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Fatturazione elettronica: necessario il codice univoco anche per gli esonerati


Dal 20 marzo scorso la normativa che regola la fattura elettronica ha subito un significativo cambiamento.

Tutti gli agricoltori possessori di partita iva, anche se non obbligati alla tenuta contabilità in quanto titolari di volume di affario inferiore ai 7.000 euro, dovranno dotarsi del codice univoco (codice identificativo SdI) O PEC da fornire ai soggetti presso i quali fanno acquisti inerenti l’attività agricola.

Per esempio: se viene acquistato il concime, o l’antiparassitario oppure un mezzo agricolo, si dovrà fornire al venditore questa indicazione o in alternativa il proprio indirizzo PEC.

CIA OFFRE AI PROPRI SOCI LA POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE IL CODICE UNIVOCO IN USO PER LA GESTIONE CONTABILE

I soci possono rivolgersi agli Uffici CIA per avere tale informazione da utilizzare in caso di acquisti.



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