Dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio sui tutti i luoghi di lavoro. Rammentiamo che l’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi e quindi anche tutti i titolari d’azienda agricola ed i propri familiari o collaboratori anche a titolo gratuito.
CHI E’ OBBLIGATO
Vista la formulazione ampia della norma, essa riguarda:
tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, a prescindere dalla categoria e qualifica;
tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (quindi, per esempio, gli stagisti) o di volontariato nei luoghi di lavoro nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni; devono quindi ritenersi inclusi: agenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori non dipendenti (quindi, per esempio: collaboratori coordinati e continuativi), con la precisazione che, nei casi da ultimo elencati, mancando un vero e proprio "datore di lavoro" il controllo è affidato al datore "ospitante" presso cui l'attività e` svolta.
CHI E’ ESENTE
Le nuove disposizioni - che prevedono l'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro nel settore privato - non si applicano ai soggetti che vengono ritenuti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309. Non è chiaro però come gestire questi soggetti nel caso in cui facciano ingresso in azienda.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO
OBBLIGHI:
La norma ne individua ben tre, così indicati: obbligo di definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche; obbligo di effettuare i controlli; obbligo di individuare i soggetti incaricati di verificare che, all'atto dell'ingresso in azienda, il lavoratore disponga di un Green Pass valido.
In oltre deve procedere alla informazione del lavoratore in merito alla normativa sul GREEN PASS e dichiarare le modalità coerenti con la normativa sulla Privacy.
CONTROLLI:
La norma non individua alcuna particolare figura, limitandosi a prevedere che il datore deve individuare con atto formale - e quindi scritto e datato - i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni rispetto all'obbligo non solo di possedere ma anche di esibire il Green Pass. Poiché l'incaricato potrebbe non essere presente (per esempio perché è in ferie), è opportuno che tale delega ai controlli individui più "accertatori". Essi potranno quindi essere: il custode dello stabile aziendale, i capi reparto, il datore stesso, e così via.
Le verifiche relative alle certificazioni verdi COVID-19 devono essere effettuate mediante le modalità indicate dal
DPCM 17 giugno 2021, il quale - al di fuori dei casi in cui il lavoratore è esonerato dall'obbligo vaccinale - dispone che la verifica del Green Pass può essere effettuata scansionando il cd. "QR code" ivi apposto, solo tramite la App "VerificaC19
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
In caso di violazione di quanto segue:
mancata adozione, entro il 15 ottobre 2021, delle misure organizzative per le verifiche relative al possesso e all'esibizione del Green Pass (anche a campione);
mancata nomina, con atto formale, dei soggetti incaricati dell'accertamento;
mancata effettuazione dei controlli circa il possesso della certificazione verde;
il datore è soggetto a pagare una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro, il cui importo viene raddoppiato in caso di reiterata violazione delle disposizioni vigenti.
SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE
Occorre rifarsi all'articolo 9-
septies, co. 6, del
decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale dispone che i lavoratori del settore privato, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di tale certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe), senza conseguenze disciplinari e con diritto a conservare il rapporto di lavoro. Va evidenziato che, per tutti i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La qualificazione dei periodi di assenza come ingiustificati comporta anche che non sarà versata contribuzione obbligatoria a favore dei lavoratori privi di Green Pass (con un conseguente danno per la loro situazione pensionistica).
MODULISTICA A SUPPORTO
E' possibile scaricare in fondo all'articolo i modelli 1, 2 e 3 con tutte le informazioni
Per ogni ulteriore informazione gli uffici CIA sono a disposizione.