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Diritto di prelazione: la strada vicinale interrompe la contiguità dei fondi, niente diritto per il confinante


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19235 depositata il 29 settembre 2015 ha affermato che la presenza di una strada vicinale ubicata fra due terreni agricoli esclude il diritto di prelazione del confinante, poiché interrompe la contiguità dei fondi.
Viene ribadita così la linea della Suprema Corte, che  ritiene esercitabile il diritto di prelazione a riscatto del Coltivatore diretto, solo in presenza di oggettiva contiguità fra i fondi e non nel caso di demarcazioni costituite da porzioni di soggetti terzi o pubblici.
Non viene quindi accolta in questo caso, il principio della della cosiddetta “contiguità funzionale”, ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria.
 Ne discende che devono considerarsi non confinanti i fondi posti ai lati di una strada vicinale non aperta al pubblico transito o di una strada agraria privata, dato che il terreno che costituisce la sede stradale, anche se può risultare dall'unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, non resta nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti,
ma dà luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà(conforme, per tutte, sentenza n. 19747 del 27settembre 2011.




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